La
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che trova la sua più
ampia espressione nel Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81, ha
contribuito a rafforzare il concetto di salute dei lavoratori nello
svolgimento delle loro mansioni abituali in qualsiasi settore
produttivo.
In molti settori, i lavoratori si trovano a dover fare i conti con
macchine e attrezzature che li espongono a rischi notevoli spesso
sottovalutati in fase di valutazione dei rischi dai datori di lavoro. A
questo proposito la normativa dà direttive precise e perentorie che è
bene approfondire.
Il concetto cui bisogna fare riferimento è che la macchina deve necessariamente adattarsi all’uomo e non il contrario; da
qui l’importanza di mettere in atto tutti gli accorgimenti destinati a
garantire il corretto funzionamento e la tutela della salute
dell’operatore.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
Mettere
in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è
un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono
attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi,
materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni
attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, vanno accertati la
sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei
lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
Secondo le disposizioni dell'
art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., l’Inail è titolare della
prima verifica periodica
dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire
entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I
nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la
titolarità dell'Inail per la prima delle verifiche periodiche degli
impianti ed attrezzature di cui all'all.
VII del DLgs 81/08 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.
Per quanto riguarda
la prima verifica,
spetta alle aziende richiederla all’Istituto al fine di garantire la
sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. É necessario,
inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato
dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non
sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua
richiesta.
Il Decreto Ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i
soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di
verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo
stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore
di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere
disponibile la documentazione relativa all'impianto.
L'art. 71 del D.L.gs 81/08 prevede, inoltre, i seguenti adempimenti:
• denuncia di impianto scariche atmosferiche (DPR 462/2001)
• immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (DM 11 aprile 2011)
• immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (DM 11 aprile 2011)
• richiesta di prima verifica periodica (DM 11 aprile 2011) per
sollevamento persone e materiali, apparecchi a pressione, insiemi
semplici e complessi, impianti termici (all. 7 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
I datori di lavoro possono fare richiesta all'Inail per via telematica,
accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta o con
modalità di consegna a mano, indirizzata al dipartimento territoriale di
competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti
inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro
le scariche atmosferiche, disciplinata dal D.P.R. 462/2001.
Dott.sa Monica Di Stefano
(Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)