Per la raccolta differenziata della plastica bisogna seguire certe regole di base.
Teoricamente, tutti i tipi di
plastica sono adatti al riciclaggio, a meno di contaminazioni che lo rendano
sconveniente. Nei prodotti sicuramente riciclabili vi è comunque il simbolo
caratteristico (tre frecce a formare un triangolo) con all'interno il numero
SPI Society of the Plastics
Industry identificativo del polimero specifico (pe polietilene; pet
polietilentereftalato; pvc polivinilcloruro). Alcuni tipi di plastica sono
inadatti al riciclaggio diretto, così come viene attualmente svolto in molti
comuni, per esempio, un tubetto di dentifricio non può essere riciclato a causa
della difficile rimozione interna del residuo di prodotto, e così alcuni
giocattoli, attaccapanni, custodie di CD, ma gli stessi si possono indirizzare
alla produzione di plastiche di bassa qualità, imballaggi industriali, ed anche
per alcune tipologie di arredi urbani.
In genere sono sicuramente
differenziabili le resine termoplastiche, quali i contenitori per liquidi in
plastica (contenitori di detersivi, bagnoschiuma e bottiglie) e tutti quelli
definiti imballaggi.
Sono riciclabili, ed avviabili
alla produzione di nuovo pellet per produrre plastica di buona qualità, le
resine termoindurenti come la bachelite, le resine ureiche (di uso più
recente), la melammina (piatti di plastica rigidi), le resine epossidiche (di
uso più tecnologico, come colle ad alta resistenza) e molte resine poliestere,
ecc..
L'art 183 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 che contiene le norme in materia ambientale definisce in
questo modo la raccolta differenziata:
l
a raccolta idonea,
secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a
raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani,
a condizione che siano effettivamente destinati al recupero.
| |
La raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio oltre che un obbligo di legge è anche un obbligo di
convenienza e organizzazione economica. Lo stesso decreto legislativo dedica il
titolo II alla gestione degli imballaggi e i produttori, gli utilizzatori degli
imballaggi devono organizzarsi per il recupero degli imballaggi dopo il loro
uso, che vanno conferiti nei centri di raccolta dove il soggetto gestore del
servizio raggrupperà per tipologia.
Michele Petretta
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