giovedì 6 novembre 2014

Parliamo della Plastica


Per la raccolta differenziata della plastica bisogna seguire certe regole di base.

Teoricamente, tutti i tipi di plastica sono adatti al riciclaggio, a meno di contaminazioni che lo rendano sconveniente. Nei prodotti sicuramente riciclabili vi è comunque il simbolo caratteristico (tre frecce a formare un triangolo) con all'interno il numero SPI  Society of the Plastics Industry identificativo del polimero specifico (pe polietilene; pet polietilentereftalato; pvc polivinilcloruro). Alcuni tipi di plastica sono inadatti al riciclaggio diretto, così come viene attualmente svolto in molti comuni, per esempio, un tubetto di dentifricio non può essere riciclato a causa della difficile rimozione interna del residuo di prodotto, e così alcuni giocattoli, attaccapanni, custodie di CD, ma gli stessi si possono indirizzare alla produzione di plastiche di bassa qualità, imballaggi industriali, ed anche per alcune tipologie di arredi urbani.
In genere sono sicuramente differenziabili le resine termoplastiche, quali i contenitori per liquidi in plastica (contenitori di detersivi, bagnoschiuma e bottiglie) e tutti quelli definiti imballaggi.
Sono riciclabili, ed avviabili alla produzione di nuovo pellet per produrre plastica di buona qualità, le resine termoindurenti come la bachelite, le resine ureiche (di uso più recente), la melammina (piatti di plastica rigidi), le resine epossidiche (di uso più tecnologico, come colle ad alta resistenza) e molte resine poliestere, ecc..
L'art 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che contiene le norme in materia ambientale definisce in questo modo la raccolta differenziata:
l
a raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che siano effettivamente destinati al recupero.  





La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio oltre che un obbligo di legge è anche un obbligo di convenienza e organizzazione economica. Lo stesso decreto legislativo dedica il titolo II alla gestione degli imballaggi e i produttori, gli utilizzatori degli imballaggi devono organizzarsi per il recupero degli imballaggi dopo il loro uso, che vanno conferiti nei centri di raccolta dove il soggetto gestore del servizio raggrupperà per tipologia.

Michele Petretta

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