mercoledì 1 ottobre 2014

Newsletter ottobre 2014


Come compilare il registro carico e scarico dei rifiuti
 
Il registro di carico e scarico rifiuti consente di documentare la corretta gestione dei rifiuti e di tracciarne il percorso dalla produzione allo smaltimento e recupero. In fase di trasporto il registro deve essere accompagnato da un formulario identificativo dei rifiuti trasportati. Entrambi i documenti devono essere fatti visionare alle istituzioni ispettive tutte le volte che esse lo richiedano. Inoltre sulla base di tali documenti viene fatta una comunicazione annuale alla Camera di Commercio competente per territorio che raccoglie i dati e li sistematizza (MUD). In essi sono contenuti i dati di carico e scarico, la tipologia qualitativa degli stessi, il rispetto nelle procedure di gestione degli impianti e l'effettivo utilizzo dei presidi ambientali.
La gestione dei rifiuti è regolamentata dal D. L. 152/2006 art. 189 e 190. Quest'ultimo articolo è stato completamente modificato dalla recente L.125/2013 ridefinendo chi sono i soggetti tenuti a compilare il registro di carico e scarico. In particolare: enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi derivanti da attività artigianali e industriali e del trattamento acque; enti e imprese che effettuano raccolta, trasporto e preparazione rifiuti; intermediari e commercianti di rifiuti speciali e non; enti ed imprese che aderiscono volontariamente al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Quanto alle modalità operative di compilazione del registro si ricorda che esse sono disciplinate dal DM 148/1998.  La normativa prevede due formulari: il modello "A" che riguarda chi gestisce rifiuti con detenzione ed il modello "B" per chi gestisce senza detenzione.
Entrambi devono essere numerati e vidimati presso la Camera di Commercio competente con le identiche modalità concernenti i registri IVA.  Nel registro occorre fare attenzione a compilare i seguenti campi: la data ed il numero di registrazione, il codice CER (codice europeo identificativo dei rifiuti), nome indirizzo e tipo di attività svolta dal produttore/detentore, caratteristiche dei rifiuti (origini, tipologia, pericolosità e quantità), il tipo di operazione (carico o scarico) con data e progressivo, luogo di produzione e sito di destinazione, data e percorso instradamento, nome indirizzo e attività del destinatario.  Si ha l'obbligo di conservare il registro per cinque anni dall'ultima registrazione.  Altro obbligo è quello di tenere il documento presso tutti gli impianti di produzione, stoccaggio e gestione; presso le sedi delle società operanti nel settore; presso le sedi di commercianti e intermediari futuri..
Non dimenticare mai:Conservare il registro di carico e scarico rifiuti per almeno 5 anni dall'ultima registrazione effettuata.



Katia Petretta
Myleco sas

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