Formulario Identificazione Trasporto Rifiuti - art. 193 D.Lgs. 152/2006
Il formulario
svolge la funzione di anello di congiunzione rispetto agli altri adempimenti
ambientali e garantisce la tracciabilità del flusso informativo relativo ai
rifiuti tra i diversi soggetti coinvolti nella loro gestione (produttore, trasportatore,
destinatario finale). In molti casi esso costituisce la base documentale per le
annotazioni nel registro di carico e scarico dei rifiuti.
Sul Registro vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti; il Formulario invece è il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti.
Prima del suo utilizzo, il Formulario va
numerato e vidimato di norma dalla Camera di commercio
della provincia in cui ha sede legale l’impresa.
Il Formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del Formulario deve rimanere presso il detentore; le altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (soggetto autorizzato al recupero o smaltimento), sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore. Quest’ultimo è tenuto a trasmetterne una al detentore, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso.
Il Formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del Formulario deve rimanere presso il detentore; le altre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (soggetto autorizzato al recupero o smaltimento), sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore. Quest’ultimo è tenuto a trasmetterne una al detentore, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso.
Il produttore del rifiuto ha tempo 10 gg
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dello scarico del medesimo per
registrare il formulario sul proprio registro di carico scarico rifiuti. Una
volta registrato, segnare il numero progressivo della registrazione sulla
propria copia del formulario nel campo “ Numero registro”.
Tutte le copie del Formulario di identificazione dei rifiuti devono essere conservate per cinque anni.
Si ricordano inoltre le seguenti SANZIONI (Art. 258 D.Lgs. 152/2006) per mancata compilazione o inesatta/incompleta compilazione:
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Tutte le copie del Formulario di identificazione dei rifiuti devono essere conservate per cinque anni.
Si ricordano inoltre le seguenti SANZIONI (Art. 258 D.Lgs. 152/2006) per mancata compilazione o inesatta/incompleta compilazione:
REGISTRTI CARICO/SCARICO sanzione amministrativa per ogni errore;
FORMULARI sanzione amministrativa e PENALE per i soli rifiuti
pericolosi per ogni errore.Scarica il formulario
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